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Submitted
12/07/2017
Version
4.7.07111
Department
Suggestion
Status
Under consideration

27 Votes
Case #18564
Vidimato
In questo momento quando si stampa il vidimato la descrizione degli oggetti copare cosi:

4 COLLANE E 3 BRACCIALI IN ORO GIALLO ORO18K 77,22;ANELLO,
4 PAIA ORECCHINI, 1 ORECCHINO SPAIATO, 5 CIONDOLI TUTTO
ORO GIALLO ORO18K 32,96;4 BRACCIALI, COLLANINA, 2 SPILLE
TUTTO ORO GIALLO ORO18K 30,88;PAIO ORECCHINI, 2
COLLANINE, ROTTAMI VARI IN ORO GIALLO ORO18K 70,80;3
BRACCIALI, COLLANINE, 3 ANELLI CIONDOLI. TUTTO ARG 925
ARG925 140,00

Alcuni suggerimenti:
-Innanzi tutto KT e non solo K dopo il tipo di oro (18,14 ecc),
-mettere gr. prima dei grammi.
Inoltre secondo me sarebbe utile riportare il peso complessivo di oro e argento divisi:
Es. totale oro xxxgr, argento 140gr.

Admin Comment

L'art 6 del DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 92 in merito agli obblighi di conservazione, al comma 4 recita:
4. L'adempimento degli obblighi di conservazione di cui al presente decreto costituisce valida modalita' di assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 128 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Resta fermo il divieto temporaneo di alienazione o alterazione delle cose preziose usate, previsto dall'articolo 128, quinto comma, del predetto regio decreto.

L'art 128 recita:
I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.
Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.
Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.
L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.

Pertanto il registro del commercio cd. Vidimato, è stato soppiantato dalla nuova normativa ed è destinato a venir rimosso anche nel software.

Carlo Trapasso - 7 years ago

per la questura di Vicenza attualmente il vidimato resta in vigore